Il direttivo

(Direttivo in carica dal 2008 al 2012)

 

Elisabetta Vezzosi (presidente)
Stefania Bartoloni (vicepresidente)
Elisabetta Bini (tesoriera)
Nadia M. Filippini
Maria Cristina La Rocca
Maria Teresa Mori
Maria Rosaria Pelizzari
Maria Rosaria Stabili
Luisa Tasca

 


 

La Società Italiana delle Storiche è soggetto accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione docenti (ex DM 177/2000) e ha ottenuto il rinnovo in base alla direttiva n. 90 del 2003. Le socie che intendono promuovere iniziative di formazione docenti sono invitate a sottoporle al Direttivo scrivendo all’indirizzo:
direttivopostasocietadellestoriche. it

 

 


 

 

Lo Statuto

art. 1

E' costituita a tempo indeterminato un'associazione culturale denominata SOCIETA' ITALIANA DELLE STORICHE con sede legale in Roma.

art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone come struttura di aggregazione che consenta di valorizzare l'esperienza e la soggettività femminile e di rinnovare ricerca ed insegnamento sulla base di specifici ed adeguati criteri di rilevanza e di priorità. L'Associazione si propone inoltre di dare rilievo al patrimonio scientifico e culturale prodotto dalla ricerca delle storiche, con particolare riguardo alle ricerche condotte nell'ambito della storia delle donne e delle relazioni di genere.

Tra gli scopi di questa struttura si indica:

a) mettere in luce, discutere ed esaminare i problemi derivanti dall'applicazione nella ricerca di concetti e categorie non formulati dalle donne;

b) affrontare fonti documentarie che nascono dal percorso conoscitivo delle donne, esaminando anche tematiche ignorate dal lavoro storico;

c) formulare concetti e categorie nuove, identificare simboli, sottoporre ad esame critico gli attuali strumenti di lavoro, modificare il contenuto ed il metodo di trasmissione delle conoscenze tenendo conto delle esigenze sia di chi fa ricerca sia di chi insegna.

La Società Italiana delle Storiche si propone inoltre:

1) di coordinare e potenziare i vari ambiti di ricerca, le iniziative, le attività di sperimentazione didattica e di documentazione che si sviluppano ormai numerose sia nei luoghi separati delle donne (centri, riviste, librerie, ecc.) sia nelle sedi di lavoro professionale;

2) di organizzare ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione.

3) di instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi a carattere locale, nazionale ed internazionale, che siano espressioni autonome di donne che si occupano di storia e/o che operino nel campo della storia delle donne, per lo scambio di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi organismi;

4) di svolgere attività editoriale e distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie, e di opere a stampa attinenti gli interessi della Società;

5) di acquisire, gestire, produrre mezzi di informazione e di comunicazione.

art. 3
Le modalità di adesione alla Società prevedono:

Sono socie le fondatrici e le donne che hanno partecipato alla nascita dell'Associazione. Sono inoltre socie coloro che svolgono attività di ricerca nell’ambito delle discipline storiche e della didattica della storia, nonché nel campo della conservazione e valorizzazione delle fonti bibliografiche e documentarie e che condividono le finalità dell’Associazione definite nell’art. 2. Esse aderiscono all'Associazione attraverso la presentazione al Consiglio Direttivo di una domanda scritta nella quale vengano indicati dati anagrafici, recapiti e curriculum vitae.

Il versamento della quota associativa perfeziona l'iscrizione, una volta ottenuto il parere positivo del Direttivo e la delibera dell'Assemblea. Le socie partecipano all'Assemblea Generale e hanno diritto di voto attivo e passivo. Le socie devono versare il contributo sociale annuale - nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo - all'inizio di ogni esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo dichiara decadute le socie che non abbiano provveduto al rinnovo annuale del versamento della quota sociale. Tale decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale.

SOCIE SOSTENITRICI DELLA SOCIETA' ITALIANA DELLE STORICHE: Sono socie Amiche della Società Italiana delle Storiche le persone, gli enti o le istituzioni che nelle forme e nei tempi stabiliti dal Direttivo aderiscano alle singole iniziative della Società e che la sostengano attraverso contributi di varia natura.

art. 4
Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale delle socie;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Presidente.

art. 5
Partecipano all'Assemblea Generale tutte le socie. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne vanga fatta richiesta al Consiglio da almeno un terzo delle socie. La comunicazione si effettua mediante lettera da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e il luogo della riunione che dovrà essere in Italia. La riunione dell'Assemblea Generale è valida in prima convocazione solo se è presente la metà delle socie e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie intervenute. Sono ammesse deleghe ad altra socia, ma ciascuna socia non può ricevere più di una delega. Le componenti il Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

art. 6
L'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti:

a) delibera sulle linee programmatiche di attività dell'Associazione e sull'indirizzo generale;

b) delibera sui progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

d) nomina le componenti del Consiglio Direttivo;

e) nomina la Presidente

f) delibera la sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;

g) delibera sull'ammissione di nuove socie;

h) delibera circa la decadenza delle socie;

i) approva il regolamento interno dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo.

art.7
L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie:

a) su questioni istituzionali, normative o patrimoniali di carattere straordinario inerenti la vita dell'Associazione, quali l'acquisizione di sedi anche in locazione, l'accensione di mutui e la richiesta di finanziamenti presso Istituti di credito, l'ottenimento di fideiussioni o avalli da terzi;

b) sulle modifiche da apportare allo Statuto quando queste siano state poste pubblicamente all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera, con voto favorevole dei tre quarti di tutte le socie lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

art. 8
Presiede l'Assemblea Generale una delle componenti designata di volta in volta dall'Assemblea medesima e svolge funzioni di segretaria un'altra componente designata dalla Presidente stessa. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione od il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale sul libro dei verbali, da conservarsi a cura del Consiglio Direttivo.

art. 9
Il Consiglio Direttivo è formato da otto componenti elette dall'Assemblea Generale. Esse durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. I verbali del Consiglio Direttivo sono conservati a cura del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono presenti almeno quattro Consigliere. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta automaticamente la decadenza dal mandato. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice delle Consigliere presenti.

art. 10
Il Consiglio Direttivo:

a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione in esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale;

b) propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione ell'Assemblea secondo le linee programmatiche dell'Associazione stessa;

c) convoca l'Assemblea delle socie;

d) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;

e) cura la gestione dell'Associazione provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;

f) predispone l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

 

art. 11
Alla componente del Consiglio Direttivo che nel corso del mandato rendesse vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, subentra la prima delle non elette. La componente subentrata in carica vi permane sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto alla consigliera sostituita.

art. 12
Il Consiglio Direttivo designa tra le sue componenti una Vice Presidente e una Tesoriera.

art. 13
La Presidente:

1) è eletta dall’Assemblea generale per tre anni. Il mandato è unico.

2) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

3) rappresenta in giudizio l'Associazione;

4) stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione;

5) risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione;

art. 14
La Vice Presidente.

Le mansioni della Presidente in caso di sua assenza o impedimento, spettano alla Vice Presidente. Il fatto stesso che la Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

art.15
La Tesoriera.

La Tesoriera cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La firma della Tesoriera deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio a lei affidato.

art.16
Il patrimonio dell'associazione è costituito:

da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati;

dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;

dall'introito delle quote sociali;

da contributi ed erogazioni o lasciti da parte di Enti pubblici o di privati;

da redditi patrimoniali.

Il patrimonio della Società sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo Statuto.

art.17
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

art.18
Le socie possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

art.19
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

 

[approvato il 10 febbraio 1989, modificato dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2002, dall’Assemblea straordinaria del 28 novembre 2004 e dall’Assemblea straordinaria del 22 novembre 2008]

 
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